Ministero della Sanità
Decreto 13 maggio 1993
Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.
(G.U. Serie Generale, n. 136 del 12 giugno 1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989) contenente criteri per la fruizione, presso centri di altissima specializzazione all'estero, di prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; Visto l'art. 7 del succitato decreto concernente il regime delle "deroghe" ed in particolare il comma 2 relativo alla competenza della commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo nella valutazione dei presupposti e condizioni nonche' nella formulazione del parere sulle spese rimborsabili ed i commi 3 e 4 concernenti la determinazione da parte del Ministero della sanita', sentita la commissione centrale, dell'ulteriore concorso erogabile nelle spese connesse all'assistenza fruita presso centri di altissima specializzazione all'estero rimaste a carico degli assistiti; Ritenuto, alla luce di quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, di prevedere che le competenze amministrative attribuite alla commissione centrale ed al Ministero della sanita' dai suindicati commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengano esercitate direttamente dalle regioni e prov- ince autonome sulla base delle direttive della commissione centrale; Ritenuto, pertanto, di dover modificare i commi 2 e 3 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989; Decreta: Art. 1. Le competenze amministrative, gia' attribuite dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo in materia di valutazione dei presupposti e condizioni nonche' di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7, comma 2), nonche' quelle attribuite al Ministero della sanita' in materia di determinazione del concorso erogabile (art. 7, comma 3 e comma 4), sono esercitate direttamente dalle singole regioni e province autonome che vi provvedono sulla base delle direttive della commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto 3 novembre 1989.
Art. 2.
I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale
3 novembre 1989 vengono cosi' modificati:
2. Ferme restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per
le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi
comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia'
all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei
presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono
dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la
regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate
all'unita' sanitaria locale competente entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal
diritto al rimborso.
3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico
dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al
reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla
regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale
complessivo massimo erogabile.
Roma, 13 maggio 1993
Il Ministro: GARAVAGLIA