Decreto legislativo 25 gennaio 1992 , n. 107
Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
(G.U. Serie Generale, n. 39 del 17 febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione; Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione; b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato; c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprieta' aromatizzanti intrinseche, purche' non impiegate come fonti di aromi.
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche,
gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di
affumicatura e loro miscele;
b) sostanza aromatizzante: una determinata sostanza chimica
dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta:
1) con procedimenti fisici, comprese la distillazione e la
estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o
microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale
allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con
procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari,
comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;
2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici
e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un
prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1);
3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una
sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o
animale descritta al numero 1);
c) preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze
definite alla lettera b), numero 1), concentrato o meno, avente
proprieta' aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti
fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure
con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di
origine vegetale o animale allo stato naturale o previa
trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per
la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione, la
torrefazione e la fermentazione;
d) aromatizzante di trasformazione: un prodotto ottenuto,
rispettando le prassi corrette di fabbricazione, mediante
riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a
180 ›C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di
per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto
aminico e un altro e' uno zucchero riduttore;
e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato
nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.
Art. 3.
Additivi, diluenti e solventi degli aromi
1. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari e possono
essere addizionati con gli additivi, i diluenti ed i solventi
indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni
stabilite nell'allegato stesso.
2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono
rispondere alle caratteristiche di purezza stabilite nei decreti
ministeriali emanati dal Ministero della sanita' ai sensi degli
articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.
Art. 4.
Miscele di aromi ed additivi
1. La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle
quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono
consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali e' autorizzato
l'uso degli stessi additivi.
Art. 5.
Requisiti generali e specifici di purezza
1. Gli aromi non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente
pericolosa per la salute umana;
((b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori
ai valori riportati nell'allegato II)).
2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono
possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Art. 6.
L i m i t a z i o n i
1. L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei
prodotti alimentari immessi in commercio, delle sostanze
indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a
quelle stabilite nell'allegato stesso.
2. L'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari che
hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza delle
sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle
stabilite nell'allegato stesso.
3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti indicate nell'allegato
VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso.
4. Per i prodotti alimentari per i quali specifiche norme
prevedono l'aromatizzazione con soli aromi naturali, e' consentito
l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento
CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le
regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE n.
1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo alla definizione,
designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli.
Art. 7.
Aromatizzanti artificiali
1. Per l'aromatizzazione degli alimenti e' consentito impiegare
gli aromatizzanti artificiali riportati nell'allegato VII, alle
condizioni stabilite nell'allegato stesso.
2. Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1 devono
rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.
Art. 8
Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale
1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale
devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti
indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la
sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunita' europea:
b) la denominazione aroma oppure una denominazione piu'
specifica o una descrizione dell'aroma;
c) la menzione per "prodotti alimentari", oppure un riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato;
d) l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle
categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni
aromatiche presenti secondo la seguente classificazione:
1) aromatizzanti naturali, per le sostanze aromatizzanti defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);
2) aromatizzanti identici a quelli naturali, per le sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2);
3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatizzanti defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3);
4) preparazioni aromatiche, per le preparazioni definite
all'art. 2, comma 1, lettera c);
5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromi definiti
all'art. 2, comma 1, lettera d);
6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromi definiti
all'art. 2, comma 1, lettera e);
e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti ed
i solventi di cui all'art. 3, comma 1, l'enumerazione in ordine
ponderale decrescente nella miscela:
1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui
alla lettera d);
2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solvente o il
relativo numero di indentificazione "CEE";
f) l'indicazione della quantita' massima di ciascun componente o
gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all'art. 3, primo
comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare
o un'adeguata informazione che consenta all'utilizzatore di
rispettare le limitazioni stesse;
g) il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta
di individuare la partita;
h) la quantita' nominale.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia
lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per gli aromi la
cui componente aromatizzante contenga esclusivamente le sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) e
le preparazioni aromatiche definite nell'art. 2, comma 1, lettera c),
o entrambe.
3. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il
termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso
significato puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante
sia stata ottenuta mediante procedimenti fisici o mediante
procedimenti enzimatici o microbiologici o mediante procedimenti
tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o
quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi
considerati.
4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lettere d) ,
e) ed f) dello stesso comma possono figurare soltanto su un documento
relativo al prodotto, il quale deve accompagnare o precedere la
consegna, a condizione che l'indicazione "per la fabbricazione di
prodotti alimentari e non destinato al dettaglio" sia apposta
visibilmente sull'imballaggio o sul contenitore del prodotto in
questione.
5. Le miscele di aromi e di additivi di cui all'art. 4 devono
altresi' riportare la dizione: "da utilizzare esclusivamente",
seguita dalla denominazione degli alimenti cui la miscela e'
destinata.
6. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana a
meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita;
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.
7. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.
Art. 9.
Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale
1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale
devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti
indicazioni:
a) il termine "aroma" o una denominazione piu' specifica o una
descrizione dell'aroma;
b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato;
c) il termine minimo di conservazione;
d) le condizioni particolari di conservazione e di
utilizzazione;
e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non
consenta l'uso appropriato dell'aroma;
f) la quantita' netta;
g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita';
h) una indicazione che consenta di identificare il lotto;
i) nel caso di una miscela di uno o piu' aromi con altre
sostanze l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella
miscela:
1) dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente alla
lettera a);
2) dei nomi di ciascuna sostanza o materia o del numero di
identificazione CEE.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia
un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto
per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente
le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera
b), numero 1) ((, o le preparazioni aromatiche definite all'art. 2))
comma 1, lettera c), o entrambe.
3. Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il
termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia un
significato sensibilmente equivalente puo' essere usato soltanto se
la componente aromatizzante sia stata ottenuta mediante opportuni
processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi
tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o
quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi
considerati.
4. Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana;
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue.
5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.
Art. 10.
Aromi destinati ad altri Paesi
1. Le norme del presente decreto non si applicano agli aromi
destinati agli altri Paesi nonche' a quelli impiegati per
l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi.
2. La produzione degli aromi di cui al comma 1 e' subordinata
all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria
competente per territorio, informandone il Ministero della sanita'.
3. E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione
preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio,
informandone il Ministero della sanita', la produzione di alimenti,
con l'aggiunta di aromi di cui al comma 1, destinati agli altri
Paesi.
Art. 11
D e c r e t a z i o n e
1. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di
sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonche' da
erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o
animali non considerate normalmente come alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali
o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante
procedimenti enzimatici o microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonche'
nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o
animali non considerate normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate
chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate per la
loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i
procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione
delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
punto 1 e lettera c);
i) gli addittivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego
degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella
produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.
2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di
sanita', adotta, con proprio regolamento, in attuazione di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo dei
campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni piu'
specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
Art. 12. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.
Art. 13. 1. Gli aromi prodotti in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, possono essere commercializzati per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora gli aromi di cui al comma 1 siano destinati al consumatore finale la commercializzazione e' consentita fino al 31 dicembre 1993. 3. I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto con gli aromi di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino al loro completo smaltimento.
Art. 14.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5;
6, commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con
l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni.
2. I contravventori alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e
cinquecentomila a lire nove milioni.
3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 10, commi 2 e 3,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinque milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO I
((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 8 MAGGIO 2006, N. 229))
ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 27, comma 1,
lettera b)) che "all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di
taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con
il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg"."
ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto che "
nell'allegato IV, in corrispondenza della sostanza "3,4-Benzopirene",
sia nella colonna "Prodotti alimentari", che nella colonna "Bevande",
dove e' scritto: "0,03 mg/k/g", si legga: "0,03 mcg/kg"".
ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto che "
alla pag. 36, nell'allegato V, nella colonna riportante le Sostanze,
dove e' scritto "Tufone * (alfa e beta)", si legga: "Tujone * (alfa e
beta)"".
ALLEGATO VII
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(3)(4)((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto che
"alla pag. 37, nell'allegato VII, nella colonna riportante le
Sostanze, dove e' scritto: "Metilicnoni", si legga: "Metiliononi"".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 8 maggio 2001, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che " All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:
=====================================================================
Sostanza | Campo di impiego |Dose massima di impiego
=====================================================================
N-etil-2-isopropil-5- | |
metilcicloesano | |
carbossammide (numero | prodotti di |
CAS39711-79-0) | confetteria | 100 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Lattato di L-mentile | |
(numero CAS | prodotti di |
59259-38-0) | confetteria | 300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Carbonato di mentolo e| |
etilenglicole (numero | prodotti di |
CAS 156679-39-9) | confetteria | 300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Carbonato di mentolo e| |
1 e 2-propilenglicole | |
(numero CAS | prodotti di |
30304-82-6) | confetteria | 300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 5 marzo 2003, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera a)) che "il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la
relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono
sostituiti dai seguenti:
=====================================================================
Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego
=====================================================================
Etilvanillina | Caramelle, confetti, gomme da |
|masticare e prodotti di |
|confetteria | 300 mg/kg"
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che " e'
aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
=====================================================================
Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego
=====================================================================
|Gomme da masticare, caramelle e |
Etilmaltolo |prodotti similari | 60 mg/kg"
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 7 maggio 2008, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107, e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
=====================================================================
| | Dose massima di
Sostanza | Campo di impiego | impiego
=====================================================================
|Prodotti solubili per |
|bevande al gusto di |
Butil-o-butirrillattato|caffe' e similari |20 mg/kg"
ALLEGATO VIII
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(3)(4)((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto che
"alla stessa pag. 37, nell'allegato VIII, in corrispondenza della
sostanza "Allile cicloesanpropionato", dove e' scritto: "D: da 0,974
a 0,950", si legga: "D 25 25: da 0,974 a 0,950"; in corrispondenza
della sostanza "Metile eptincarbonato", dove e' scritto: "D: 0,9524",
si legga: "D 4 D: 0,9524";
alla pag. 38, sempre nell'allegato VIII, in corrispondenza della
sostanza "Etile Metil-fenilglicidato", dove e' scritto: "D: 1,0887 -
1,0920; n: 1,5109", si legga: "D 25 25: 1,0887 - 1,0920; n: 1,5109;
in corrispondenza della sostanza "Etilvanillina", dove e' scritto:
"Titolo minimo: 99,5 (Per Mille) di C H O", si legga: "Titolo minimo:
99,5% di C9 H10 O3"; in corrispondenza della voce "Ossicitronellale",
dove e' scritto: "D: 0,9200 - 0,9300", si legga: "D 15 15: 0,9200 -
0,9300"; in corrispondenza della sostanza "Metiliononi (alfa, alfa-
iso, beta, gamma, delta)", dove e' scritto: "D: 0,927; n: 1,5009", si
legga: "D 25 4: 0,927; n 20 D: 1,5009"".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 8 maggio 2001, n. 229 ha disposto 8con l'art. 1, comma
2) che "Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti
di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra
l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107":
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA
N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide
Colore e aspetto:............................ cristalli fini incolori
Punto di fusione:......................................... 87°-102°C
Non deve contenere:
Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg
Cadmio......................................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg
Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg
Lattato di L-mentile
Colore e aspetto......................... solido cristallino incolore
Punto di fusione........................................... 42°-47°C
Punto di ebollizione.................................. 142°C (5 mm
Hg)
Non deve contenere:
Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg
Cadmio.... ..................................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg
Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg
Carbonato di mentolo e etilenglicole
solido giallo pallido
Colore e aspetto....................
Punto di fusione................................................ 52°C
Punto di ebollizione........................ 118° - 122°C (0.1 mm Hg)
Non deve contenere:
Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg
Cadmio.... ..................................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg
Piombo.... .................................... piu' di 10 mg/kg
Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole
liquido giallo pallido
Colore e aspetto............................
Punto di fusione.............................................. -21°C
Punto di ebollizione............................ 158°-173°C (7 mm Hg)
Non deve contenere:
Arsenico.......................................... piu' di 3
mg/kg
Cadmio.... ...................................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio.... ...................................... piu' di 1
mg/kg
Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg"
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 5 marzo 2003, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che " La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai
requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto
che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107":
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA
Etilmaltolo.
Colore e aspetto: polvere bianca cristallina;
Punto di fusione: 90 °C.
Non deve contenere:
arsenico piu' di 3 mg/kg;
cadmio piu' di 1 mg/kg;
mercurio piu' di 1 mg/kg;
piombo piu' di 5 mg/kg."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 7 maggio 2008, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma
2) che " La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti
di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra
l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107":
REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA
Butil-o-butirrillattato:
colore e aspetto: liquido incolore/giallo pallido, di odore
agro-dolce di burro;
punto di ebollizione: 90° C alla pressione di 2 mmHg.
Non deve contenere:
Arsenico.................. piu' di 3 mg/kg
Cadmio.................... piu' di 1 mg/kg
Mercurio.................. piu' di 1 mg/kg
Piombo.................... piu' di 5 mg/kg"