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Decreto legislativo 25 gennaio 1992 , n. 107

Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

(G.U. Serie Generale, n. 39 del 17 febbraio 1992)
											
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione; Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione; b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato; c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprieta' aromatizzanti intrinseche, purche' non impiegate come fonti di aromi.
                               Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
     a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche,
gli   aromatizzanti   di   trasformazione,   gli   aromatizzanti   di
affumicatura e loro miscele; 
     b) sostanza  aromatizzante:  una  determinata  sostanza  chimica
dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta: 
     1) con procedimenti  fisici,  comprese  la  distillazione  e  la
estrazione  con  solventi,  oppure  con  procedimenti  enzimatici   o
microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale
allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano  con
procedimenti tradizionali di  preparazione  di  prodotti  alimentari,
comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; 
     2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici
e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente  in  un
prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1); 
     3) per sintesi chimica, ma  non  identica  chimicamente  ad  una
sostanza naturalmente presente in una materia di origine  vegetale  o
animale descritta al numero 1); 
     c) preparazione aromatica: un prodotto  diverso  dalle  sostanze
definite alla lettera b),  numero  1),  concentrato  o  meno,  avente
proprieta'  aromatizzanti  ed  ottenuto  con  opportuni  procedimenti
fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure
con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie  di
origine  vegetale  o   animale   allo   stato   naturale   o   previa
trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per
la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione,  la
torrefazione e la fermentazione; 
      d)  aromatizzante  di  trasformazione:  un  prodotto  ottenuto,
rispettando   le   prassi   corrette   di   fabbricazione,   mediante
riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a
180 ›C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di
per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno  contiene  azoto
aminico e un altro e' uno zucchero riduttore; 
     e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi  impiegato
nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti. 
                               Art. 3. 
              Additivi, diluenti e solventi degli aromi 
   1. Gli aromi  possono  contenere  prodotti  alimentari  e  possono
essere addizionati  con  gli  additivi,  i  diluenti  ed  i  solventi
indicati nell'allegato  I,  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni
stabilite nell'allegato stesso. 
   2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono
rispondere alle caratteristiche  di  purezza  stabilite  nei  decreti
ministeriali emanati dal  Ministero  della  sanita'  ai  sensi  degli
articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale. 
                               Art. 4. 
                    Miscele di aromi ed additivi 
   1. La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle
quali gli aromi sono  miscelati  con  gli  additivi  alimentari  sono
consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali e' autorizzato
l'uso degli stessi additivi. 
                               Art. 5. 
              Requisiti generali e specifici di purezza 
   1. Gli aromi non devono contenere: 
     a)  elementi  o   sostanze   in   quantita'   tossicologicamente
pericolosa per la salute umana; 
   ((b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori 
ai valori riportati nell'allegato II)). 
   2. Gli aromi di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  devono
possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III. 
                               Art. 6. 
                        L i m i t a z i o n i 
   1. L'impiego degli aromi non  deve  comportare  la  presenza,  nei
prodotti   alimentari   immessi   in   commercio,   delle    sostanze
indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a
quelle stabilite nell'allegato stesso. 
   2. L'impiego degli aromi e di  altri  ingredienti  alimentari  che
hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza  delle
sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle
stabilite nell'allegato stesso. 
   3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti  indicate  nell'allegato
VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso. 
   4.  Per  i  prodotti  alimentari  per  i  quali  specifiche  norme
prevedono l'aromatizzazione con soli aromi  naturali,  e'  consentito
l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento
CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio  1989  che  stabilisce  le
regole generali relative alla definizione, alla designazione  e  alla
presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE  n.
1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo  alla  definizione,
designazione e presentazione dei  vini  aromatizzati,  delle  bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati  di  prodotti
vitivinicoli. 
                               Art. 7. 
                      Aromatizzanti artificiali 
   1. Per l'aromatizzazione degli alimenti  e'  consentito  impiegare
gli  aromatizzanti  artificiali  riportati  nell'allegato  VII,  alle
condizioni stabilite nell'allegato stesso. 
   2.  Gli  aromatizzanti  artificiali  di  cui  al  comma  1  devono
rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII. 
                               Art. 8 
    Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale 
   1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale
devono riportare sulla  confezione  o  sul  contenitore  le  seguenti
indicazioni: 
     a) il nome o la ragione sociale o il  marchio  depositato  e  la
sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Comunita' europea: 
     b)  la  denominazione  aroma  oppure  una   denominazione   piu'
specifica o una descrizione dell'aroma; 
     c) la menzione per "prodotti alimentari", oppure un  riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato; 
     d)  l'enumerazione  in  ordine   ponderale   decrescente   delle
categorie  delle  sostanze   aromatizzanti   e   delle   preparazioni
aromatiche presenti secondo la seguente classificazione: 
     1) aromatizzanti naturali, per le sostanze  aromatizzanti  defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1); 
     2) aromatizzanti identici a quelli  naturali,  per  le  sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2); 
     3) aromatizzanti artificiali, per sostanze  aromatizzanti  defi-
nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3); 
     4)  preparazioni  aromatiche,  per  le   preparazioni   definite
all'art. 2, comma 1, lettera c); 
     5) aromatizzanti  di  trasformazione,  per  gli  aromi  definiti
all'art. 2, comma 1, lettera d); 
     6)  aromatizzanti  di  affumicatura,  per  gli  aromi   definiti
all'art. 2, comma 1, lettera e); 
     e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti  ed
i solventi di cui all'art.  3,  comma  1,  l'enumerazione  in  ordine
ponderale decrescente nella miscela: 
     1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui
alla lettera d); 
     2) dei nomi di  ciascun  additivo,  diluente  e  solvente  o  il
relativo numero di indentificazione "CEE"; 
     f) l'indicazione della quantita' massima di ciascun componente o
gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all'art.  3,  primo
comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto  alimentare
o  un'adeguata  informazione   che   consenta   all'utilizzatore   di
rispettare le limitazioni stesse; 
     g) il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che  consenta
di individuare la partita; 
     h) la quantita' nominale. 
   2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione  che  abbia
lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per  gli  aromi  la
cui componente  aromatizzante  contenga  esclusivamente  le  sostanze
aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero  1)  e
le preparazioni aromatiche definite nell'art. 2, comma 1, lettera c),
o entrambe. 
   3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma   contiene   un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una  fonte  di  aromi,  il
termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo  stesso
significato puo' essere usato soltanto se la componente aromatizzante
sia  stata  ottenuta  mediante   procedimenti   fisici   o   mediante
procedimenti enzimatici  o  microbiologici  o  mediante  procedimenti
tradizionali di preparazione dei  prodotti  alimentari  unicamente  o
quasi unicamente a partire  dall'alimento  o  dalla  fonte  di  aromi
considerati. 
   4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui alle lettere  d)  ,
e) ed f) dello stesso comma possono figurare soltanto su un documento
relativo al prodotto, il  quale  deve  accompagnare  o  precedere  la
consegna, a condizione che l'indicazione  "per  la  fabbricazione  di
prodotti  alimentari  e  non  destinato  al  dettaglio"  sia  apposta
visibilmente sull'imballaggio  o  sul  contenitore  del  prodotto  in
questione. 
   5. Le miscele di aromi e di additivi  di  cui  all'art.  4  devono
altresi'  riportare  la  dizione:  "da  utilizzare   esclusivamente",
seguita  dalla  denominazione  degli  alimenti  cui  la  miscela   e'
destinata. 
   6. Le indicazioni devono essere riportate  in  lingua  italiana  a
meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita; 
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. 
   7. Le indicazioni devono essere facilmente  visibili,  chiaramente
leggibili ed indelebili. 
                               Art. 9. 
      Etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale 
   1. Gli aromi destinati ad essere  venduti  al  consumatore  finale
devono riportare sulla  confezione  o  sul  contenitore  le  seguenti
indicazioni: 
     a) il termine "aroma" o una denominazione piu' specifica  o  una
descrizione dell'aroma; 
     b) la menzione "per prodotti alimentari", oppure un  riferimento
piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato; 
     c) il termine minimo di conservazione; 
     d)   le   condizioni   particolari   di   conservazione   e   di
utilizzazione; 
     e) le istruzioni  per  l'uso,  qualora  la  loro  omissione  non
consenta l'uso appropriato dell'aroma; 
     f) la quantita' netta; 
     g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o  del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'; 
     h) una indicazione che consenta di identificare il lotto; 
     i) nel caso di una  miscela  di  uno  o  piu'  aromi  con  altre
sostanze  l'enumerazione  in  ordine  ponderale   decrescente   nella
miscela: 
     1) dell'aroma o degli aromi  in  questione,  conformemente  alla
lettera a); 
     2) dei nomi di ciascuna sostanza  o  materia  o  del  numero  di
identificazione CEE. 
   2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione  che  abbia
un significato ragionevolmente equivalente puo' essere usato soltanto
per gli aromi la cui componente aromatizzante contenga esclusivamente
le sostanze aromatizzanti quali definite all'art. 2, comma 1, lettera
b), numero 1) ((, o le preparazioni aromatiche definite all'art.  2))
comma 1, lettera c), o entrambe. 
   3.  Se  la  denominazione  di  vendita  dell'aroma   contiene   un
riferimento ad un prodotto alimentare o ad una  fonte  di  aromi,  il
termine  "naturale"  o  qualsiasi  altra  espressione  che  abbia  un
significato sensibilmente equivalente puo' essere usato  soltanto  se
la componente aromatizzante sia  stata  ottenuta  mediante  opportuni
processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure mediante processi
tradizionali di preparazione dei  prodotti  alimentari  unicamente  o
quasi unicamente a partire  dall'alimento  o  dalla  fonte  di  aromi
considerati. 
   4. Le indicazioni devono  essere  riportate  in  lingua  italiana;
dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. 
   5. Le indicazioni devono essere facilmente  visibili,  chiaramente
leggibili ed indelebili. 
                              Art. 10. 
                   Aromi destinati ad altri Paesi 
   1. Le norme del presente  decreto  non  si  applicano  agli  aromi
destinati  agli  altri  Paesi  nonche'   a   quelli   impiegati   per
l'aromatizzazione di alimenti destinati agli altri Paesi. 
   2. La produzione degli aromi di cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'obbligo della comunicazione  preventiva  all'autorita'  sanitaria
competente per territorio, informandone il Ministero della sanita'. 
   3.  E'  altresi'  subordinata  all'obbligo   della   comunicazione
preventiva  all'autorita'  sanitaria   competente   per   territorio,
informandone il Ministero della sanita', la produzione  di  alimenti,
con l'aggiunta di aromi di cui  al  comma  1,  destinati  agli  altri
Paesi. 
                               Art. 11 
                       D e c r e t a z i o n e 
   1. Il Ministro della sanita', ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di
sanita',  adotta,  con  proprio   regolamento,   in   attuazione   di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: 
     a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonche'  da
erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti; 
     b) le fonti di  aromi  composti  da  materie  prime  vegetali  o
animali non considerate normalmente come alimenti; 
     c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime  vegetali
o animali mediante  opportuni  procedimenti  fisici  oppure  mediante
procedimenti enzimatici o microbiologici; 
     d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate   chimicamente   e   chimicamente   identiche   a    sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari  nonche'
nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti; 
     e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure
isolate   chimicamente   e   chimicamente   identiche   a    sostanze
aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime  vegetali  o
animali non considerate normalmente come alimenti; 
     f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate
chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f); 
     g)  i  materiali  di  base  impiegati  per  la   produzione   di
aromatizzanti   di   affumicatura   oppure   di   aromatizzanti    di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione  impiegate  per  la
loro preparazione; 
     h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi,  compresi  i
procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici  per  la  produzione
delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),
punto 1 e lettera c); 
     i) gli addittivi necessari  per  il  magazzinaggio  e  l'impiego
degli aromi; 
     l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati  nella
produzione degli aromi; 
     m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi. 
   2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita',  adotta,  con  proprio   regolamento,   in   attuazione   di
disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti: 
     a) i metodi di analisi  e  le  modalita'  per  il  prelievo  dei
campioni; 
     b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; 
     c) i criteri specifici di purezza; 
     d) i criteri di definizione  relativi  alle  denominazioni  piu'
specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 
                              Art. 12. 
   1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile  1962,  n.  283
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 1986, n. 462. 
                              Art. 13. 
   1. Gli aromi prodotti in conformita' alle disposizioni del decreto
ministeriale 31 marzo 1965,  modificato  da  ultimo  con  il  decreto
ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, possono essere  commercializzati
per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
   2. Qualora gli  aromi  di  cui  al  comma  1  siano  destinati  al
consumatore finale la commercializzazione e' consentita  fino  al  31
dicembre 1993. 
   3. I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesi  dalla  data
dell'entrata in vigore del presente decreto con gli aromi di  cui  al
comma  1  possono  essere  commercializzati  fino  al  loro  completo
smaltimento. 
                              Art. 14. 
                           S a n z i o n i 
   1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   i
contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5; 
6, commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e  con
l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni. 
   2. I contravventori alle disposizioni degli articoli 8  e  9  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e
cinquecentomila a lire nove milioni. 
   3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 10, commi 2  e  3,
sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
milione a lire cinque milioni. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
                             ALLEGATO I 
       ((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 8 MAGGIO 2006, N. 229)) 
                             ALLEGATO II 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 
((2)) 
    
-----------------


    
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 27,  comma  1,
lettera b)) che "all'allegato II, relativo ai tenori  tollerabili  di
taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con
il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg"." 
                             ALLEGATO IV 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 
((1)) 
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto  che  "
nell'allegato IV, in corrispondenza della sostanza "3,4-Benzopirene",
sia nella colonna "Prodotti alimentari", che nella colonna "Bevande",
dove e' scritto: "0,03 mg/k/g", si legga: "0,03 mcg/kg"". 
                             ALLEGATO V 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 
((1)) 
    
---------------


    
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n. 95) ha disposto  che  "
alla pag. 36, nell'allegato V, nella colonna riportante le  Sostanze,
dove e' scritto "Tufone * (alfa e beta)", si legga: "Tujone * (alfa e
beta)"". 
                            ALLEGATO VII 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 
(1)(3)(4)((5)) 
 
--------------- 
 
 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n.  95)  ha  disposto  che
"alla pag. 37, nell'allegato VII, nella colonna riportante le 
Sostanze, dove e' scritto: "Metilicnoni", si legga: "Metiliononi"". 
 
--------------- 
 
 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 8 maggio 2001, n. 229 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che " All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 
107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: 
 
 
    
=====================================================================
       Sostanza       |   Campo di impiego   |Dose massima di impiego
=====================================================================
N-etil-2-isopropil-5- |                      |
metilcicloesano       |                      |
carbossammide (numero |     prodotti di      |
CAS39711-79-0)        |     confetteria      |              100 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
                      |  gomma da masticare  |             1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Lattato di L-mentile  |                      |
(numero CAS           |     prodotti di      |
59259-38-0)           |     confetteria      |              300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
                      |  gomma da masticare  |             1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Carbonato di mentolo e|                      |
etilenglicole (numero |     prodotti di      |
CAS 156679-39-9)      |     confetteria      |              300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
                      |  gomma da masticare  |             1200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
Carbonato di mentolo e|                      |
1 e 2-propilenglicole |                      |
(numero CAS           |     prodotti di      |
30304-82-6)           |     confetteria      |              300 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
                      |  gomma da masticare  |             1200 mg/kg".

    
 
 
 
--------------- 
 
 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 5 marzo 2003, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera a)) che "il campo  d'impiego  "Caramelle  e  confetti"  e  la
relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono 
sostituiti dai seguenti: 
 
 
    
=====================================================================
  Sostanza    | Campo d'impiego               |Dose massima d'impiego
=====================================================================
Etilvanillina | Caramelle, confetti, gomme da |
              |masticare e prodotti di        |
              |confetteria                    |             300 mg/kg"

    
 
 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che " e' 
aggiunta, in fine, la seguente sostanza: 
 
 
    
=====================================================================
 Sostanza   | Campo d'impiego                |Dose massima d'impiego
=====================================================================
            |Gomme da masticare, caramelle e |
Etilmaltolo |prodotti similari               |               60 mg/kg"

    
 
 
 
 
--------------- 
 
 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 7 maggio 2008, n. 106 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 
107, e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza: 
 
 
    
=====================================================================
                       |                      |   Dose massima di
       Sostanza        |   Campo di impiego   |       impiego
=====================================================================
                       |Prodotti solubili per |
                       |bevande al gusto di   |
Butil-o-butirrillattato|caffe' e similari     |20 mg/kg"

    
                            ALLEGATO VIII 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

 
(1)(3)(4)((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 23-4-1992 n.  95)  ha  disposto  che
"alla stessa pag. 37, nell'allegato  VIII,  in  corrispondenza  della
sostanza "Allile cicloesanpropionato", dove e' scritto: "D: da  0,974
a 0,950", si legga: "D 25 25: da 0,974 a  0,950";  in  corrispondenza
della sostanza "Metile eptincarbonato", dove e' scritto: "D: 0,9524", 
si legga: "D 4 D: 0,9524"; 
  alla pag. 38, sempre nell'allegato VIII,  in  corrispondenza  della
sostanza "Etile Metil-fenilglicidato", dove e' scritto: "D: 1,0887  -
1,0920; n: 1,5109", si legga: "D 25 25: 1,0887 - 1,0920;  n:  1,5109;
in corrispondenza della sostanza "Etilvanillina",  dove  e'  scritto:
"Titolo minimo: 99,5 (Per Mille) di C H O", si legga: "Titolo minimo: 
99,5% di C9 H10 O3"; in corrispondenza della voce "Ossicitronellale",
dove e' scritto: "D: 0,9200 - 0,9300", si legga: "D 15 15:  0,9200  -
0,9300"; in corrispondenza della sostanza "Metiliononi  (alfa,  alfa-
iso, beta, gamma, delta)", dove e' scritto: "D: 0,927; n: 1,5009", si 
legga: "D 25 4: 0,927; n 20 D: 1,5009"". 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 8 maggio 2001, n. 229 ha disposto 8con l'art.  1,  comma
2) che "Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai  requisiti
di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra 
l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107": 
 
 
          REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA 
N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide 
 
Colore e aspetto:............................ cristalli fini incolori 
 
Punto di fusione:......................................... 87°-102°C 
 
Non deve contenere: 
 
    Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg 
    Cadmio......................................... piu' di 1 mg/kg 
    Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg 
    Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg 
 
Lattato di L-mentile 
 
 
Colore e aspetto......................... solido cristallino incolore 
 
Punto di fusione........................................... 42°-47°C 
 
Punto di ebollizione..................................  142°C  (5  mm
Hg) 
 
Non deve contenere: 
 
    Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg 
    Cadmio.... ..................................... piu' di 1 mg/kg 
    Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg 
    Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg 
 
Carbonato di mentolo e etilenglicole 
solido giallo pallido 
 
Colore e aspetto.................... 
 
Punto di fusione................................................ 52°C 
Punto di ebollizione........................ 118° - 122°C (0.1 mm Hg) 
 
Non deve contenere: 
 
    Arsenico......................................... piu' di 3 mg/kg 
    Cadmio.... ..................................... piu' di 1 mg/kg 
    Mercurio......................................... piu' di 1 mg/kg 
    Piombo.... .................................... piu' di 10 mg/kg 
 
Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole 
 liquido giallo pallido 
 
Colore e aspetto............................ 
 
Punto di fusione..............................................  -21°C
Punto di ebollizione............................ 158°-173°C (7 mm Hg) 
 
Non deve contenere: 
    Arsenico..........................................  piu'   di   3
mg/kg 
    Cadmio.... ...................................... piu' di 1 mg/kg 
    Mercurio....  ......................................  piu'  di  1
mg/kg 
    Piombo........................................ piu' di 10 mg/kg" 
 
 
 
--------------- 
 
 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 5 marzo 2003, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che " La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve  rispondere  ai
requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I  al  presente  decreto
che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 107": 
 
 
              REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA 
Etilmaltolo. 
 
  Colore e aspetto: polvere bianca cristallina; 
  Punto di fusione: 90 °C. 
 
  Non deve contenere: 
    arsenico piu' di 3 mg/kg; 
    cadmio piu' di 1 mg/kg; 
    mercurio piu' di 1 mg/kg; 
    piombo piu' di 5 mg/kg." 
 
 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 7 maggio 2008, n. 106 ha disposto (con l'art.  1,  comma
2) che " La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere  ai  requisiti
di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra 
l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107": 
 
 
          REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA 
 
    Butil-o-butirrillattato: 
      colore e aspetto: liquido  incolore/giallo  pallido,  di  odore
agro-dolce di burro; 
      punto di ebollizione: 90° C alla pressione di 2 mmHg. 
    Non deve contenere: 
      Arsenico.................. piu' di 3 mg/kg 
      Cadmio.................... piu' di 1 mg/kg 
      Mercurio.................. piu' di 1 mg/kg 
      Piombo.................... piu' di 5 mg/kg" 
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