Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Decreto 23 giugno 2009
Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2008/809/CE del 14 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (09A07674)
(G.U. Serie Generale, n. 157 del 09 luglio 2009) IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici
Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul
mercato dei biocidi;
Visto in particolare all'art. 4, paragrafo 2, del citato
regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione dei principi
attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto
di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o IA della
direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti
notificati, non debbano piu' essere immessi in commercio per i tipi
di prodotti in questione quando e' trascorso un periodo di 12 mesi
dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura
non disponga altrimenti;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2008/809/CE del 14
ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
il 24 ottobre 2008, concernente la non iscrizione di determinate
sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul
mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni
sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i
partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato
relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo
entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1451/2007;
Considerato che, in attuazione della citata decisione della
Commissione, gli Stati membri non possono piu' rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti
dalla decisione medesima;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze ed i tipi di prodotto riportati nell'allegato al
presente decreto non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della
direttiva 98/8/CE.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n.
174.
Art. 2. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1. 2. A decorrere dal 25 ottobre 2009 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1. 3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 25 ottobre 2009, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere dal 25 ottobre 2009 le confezioni citate non possono piu' essere vendute o cedute al consumatore finale. 4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire il principio o i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o piu' principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento n. 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 25 ottobre 2009. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 25 ottobre 2009 i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione gia' autorizzata.
Art. 3. 1. A decorrere dal 25 ottobre 2009, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere piu' immessi sul mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti.
Art. 4. 1. Sono consentite, dopo il 25 ottobre 2009, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 5.
1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono
incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei
confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in
commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente
provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di
libera vendita.
Roma, 23 giugno 2009
Il direttore generale: Ruocco
Allegato
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