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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Decreto 12 giugno 2009

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2009 per i medici radiologi. (09A09325)

(G.U. Serie Generale, n. 185 del 11 agosto 2009)
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento
di  cui  all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
in  materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la
liquidazione dalle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni  iniziali, comprensive dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone  peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di
una   variazione   non  inferiore  al  10  per  cento  rispetto  alla
retribuzione precedentemente stabilita;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28  febbraio  1986,  n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  febbraio  2009 concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici  colpiti  dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con decorrenza dal ° luglio 2008;
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79
del  27  aprile  2009,  nonche'  la  relazione del Direttore generale
dell'INAIL   e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza  statistico
attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Visto  che  si  e' verificata una variazione pari al 3,23 per cento
tra  la  retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2008 rispetto a
quella dell'anno 2007;
  Visto   il   parere  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria di questo Ministero;
  Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2009 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'adozione del presente provvedimento;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni  economiche  a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e  dei  loro superstiti, e' fissata in euro 54.757,58 con effetto dal
1° luglio 2009.
                               Art. 2.



  A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  gli  incrementi  annuali  come sopra determinati dovranno essere
riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva
minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa  a  base  per  l'ultima  rivalutazione  effettuata ai sensi del
medesimo art. 20.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 giugno 2009
                                                Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224
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