Decreto legislativo 25 luglio 2007 , n. 151
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
(G.U. Serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.
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