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Ministero della Salute

Ordinanza 08 agosto 2010

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi. (10A11122)

(G.U. Serie Generale, n. 219 del 18 settembre 2010)
									 
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni, concernente «Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria»; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi d'urgenza»; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»; Visto l'art. 650 del codice penale; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla «profilassi dell'anemia infettiva degli equini»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, recante:«Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi»; Visto il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»; Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA - 13691 - P del 24 luglio 2009 con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi espresso nella seduta del 9 giugno 2010; Considerato che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale; Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007; Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale; Tenuto conto delle valutazioni tecniche del Centro di referenza per l'anemia infettiva equina, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana, secondo cui la malattia e' ancora presente su tutto il territorio nazionale ma con una maggiore concentrazione di focolai nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria; Considerato inoltre che il rischio maggiore di infezione riguarda attualmente determinate tipologie di allevamento, in particolare quelle dove vi sia coesistenza con muli; Ritenuto pertanto necessario, sulla base della differente situazione epidemiologica, rimodulare il Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, confermando il controllo annuale nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria e rendendolo biennale nelle rimanenti Regioni; Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i profili di competenza; Ordina: Art. 1 1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' indicate nella presente ordinanza. 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono le modalita' applicative per l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.

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