Legge 05 giugno 1990 , n. 135
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
(G.U. Serie Generale , n. 132 del 08 giugno 1990)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS) 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita'; b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali; c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990; d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dell'orario di servizio, con obbligo di frequenza e corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi; e) potenziamento di servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990; f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime; g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1' gennaio 1991, rispettivamente di 4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanita' sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio. ((6)) 2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta la dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, puo' essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalita' di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale. 3. Gli spazi per l'attivita' di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unita' sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonche' criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi. 4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adegua- mento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche. 5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo. 7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. -------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2. (Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione) 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalita' di cui al presente articolo. 2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.(1) 3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'. La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici. 4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )). 6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di piu' alta qualificazione. 7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )). --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".
Art. 3.
(Conferenze regionali)
1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove,
d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale
partecipano i responsabili dei competenti uffici delle
amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque
tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni,
concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni
dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo
convocata.
3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad
essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e
quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni.
4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro
della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale
decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. ((1))
5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di
inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli
previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e
storico-monumentale.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in
G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province
autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".
Art. 4. (Norme in materia di personale) 1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dall'assessore alla sanita' della regione o provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un funzionamento dirigente del Ministero della sanita' designato da Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima selezione e' emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel triennio 1990-1992 si provvede mediante pubbliche selezioni per titoli presso ciascuna unita' sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. 3. Le unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a qualli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonche' le modalita' di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti. 4. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si provvede alla assunzione delle unita' di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche discipline. 5. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unita' sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermiere professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'eta' per il pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta e' effettuato sulla base di graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro e' disciplinato con contratto di diritto privato a tempo determinato e' con la tutela previdenziale propria di tale tipo di rapporto. 6. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed accademici. 7. Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario nazionale.
Art. 5 Accertamento dell'infezione (( 1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della relativa dignita'. )) 2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche e' emanata con (( decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali )) che dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'. 3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. (2) 4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. 5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi."
Art. 6. (Divieti per i datori di lavoro) 1. E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato sieropositivita'. 2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 7. (Protezione dal contagio professionale) 1. Il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanita', un decreto recante norme di protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.
Art. 8.
(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal
Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte
i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e
giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.
2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la
attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure
necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle
evoluzioni della epidemia da IIIV. ((3))
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da
HIV.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 8, comma
1) che "Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del
soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135."
Art. 9.
(Programmi delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f),
e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da
parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi,
il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il
compimento degli atti necessari.((1))
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in
servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie
locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di
coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla
lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di
pianificare gli interventi di informazione e formazione. La
responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico
che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni
di primario di malattie infettive.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in
G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro
della Sanita' l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella
parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano
in proposito preventivamente sentite".
Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI