(G.U. Serie Generale
, n. 222
del 07 settembre 2020)
Allegato A
"Allegato 15"
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio
da COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri.
• Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo
graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati
dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare
una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della
bocca.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme
di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuali.
• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni, le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato
elettronico, on line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno
delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno
un metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la
salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della
diffusione del virus.
ALLEGATO TECNICO-SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche
misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si
richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,
rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei
vettori e dei passeggeri:
• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo
degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre
facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui:
° l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano
verticali e siano adottati i filtri
HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima
purificazione dell'aria, nonche' in caso in cui siano adottati
specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in
particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso
all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C;
° sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina
chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la
sostituzione per periodi superiori;
° siano disciplinate individualmente le salite e le discese
dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di
evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di
movimentazione;
° sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei
medesimi;
° sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile;
° siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,
garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti
in prossimita' delle cappelliere);
° gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nelle stesse cappelliere.
• Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo
una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo.
• Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati
alla riconsegna.
• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli
spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare,
nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro;
• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed
aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico
dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a
tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in
circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere
dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo
tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli
aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave
che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione
delle sotto elencate misure:
• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno
rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, biglietterie e magazzini;
• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display:
› per evitare contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
› per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
› per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati;
› per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi
di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua
mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in
materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle
necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei
dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il
distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio
smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in
transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per
l'ingresso e l'uscita;
d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro
tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO,
METROPOLITANO,TRANVIARIO,FILOVIARIO,
FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI INTERESSE DELLE
REGIONI E DELLE P.A.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di
categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca;
• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire
secondo flussi separati:
› negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile;
› vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con
un'apertura differenziata delle porte;
› nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
• dovranno essere contrassegnati con marker i posti che
eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni
organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune
fermate;
E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in
piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o
di altre prese di aria naturale.
Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e
dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano
preventivamente autorizzati dal CTS.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto
compatibili, per le metropolitane.
• nelle stazioni della metropolitana:
° prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione
delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
° predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
° prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali scritti;
• applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi
di superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il
controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
• per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti
costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali
misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
• obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la
protezione del naso e della bocca;
• disinfezione sistematica dei mezzi.
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
• limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro.
Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa
nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
• dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
• distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro
nei mezzi;
• areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle
boccole.
E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14
giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo.
Nelle stazioni:
Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita'
abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
• disinfezione sistematica delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
• misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie;
• notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare
l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle
stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle
banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro;
• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole di distanziamento;
• ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della
temperatura corporea;
• nelle attivita' commerciali:
° contingentamento delle presenze;
° mantenimento delle distanze interpersonali;
° separazione dei flussi di entrata/uscita;
° utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
° regolamentazione delle code di attesa;
° acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all'interno della stazione o
° ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.
A bordo treno:
• distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di
marker sui sedili non utilizzabili;
• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni
veicolo, ove cio' sia possibile;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte
esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e
decoro;
• individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e
discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle
porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e
discesa;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
• distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
• adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2;
• e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
• previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e
agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara'
consentita la salita a bordo treno.
• sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo
non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori;
• siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;
• l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine
di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori
permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni,
nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C;
• dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:
• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
• l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato
esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre
circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra' essere
aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di
un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia
garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e
l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la
verticalizzazione del flusso dell'aria.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti
di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo
passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la
vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di
sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e
collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone,
non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea.
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le
prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto
utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio
dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento
interpersonale di un metro purche':
• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
• l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento
dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi)
• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti
prima della salita a bordo del veicolo;
• non sia consentito viaggiare in piedi;
• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
• ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a
titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno
del mezzo stesso.