(G.U. Serie Generale
, n. 192
del 12 agosto 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2021»;
Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si
applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2020, n. 294, con la quale e' stata avviata la
sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested» con
destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di
Fiumicino;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e' stata rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale la sperimentazione dei
voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli con destinazione
l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 maggio 2021, n. 115, con la quale la sperimentazione dei
voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli provenienti dagli
aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti
internazionali di Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami,
Philadelphia e Washington DC), Emirati Arabi Uniti, con destinazione
gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano
Malpensa, Napoli-Capodichino e «Marco Polo» di Venezia;
Visto, in particolare, l'art. 4 della richiamata ordinanza del
Ministro della salute 14 maggio 2021, ai sensi del quale: «La
disciplina dei voli "Covid-tested" con destinazione l'aeroporto
internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, l'aeroporto
internazionale di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale di
Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale "Marco Polo" di
Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30
ottobre 2021, salvo eventuali proroghe»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181, e, in
particolare, l'art. 4, comma 1, che include gli Emirati Arabi Uniti
nell'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19;
Vista la nota prot. n. 9153 del 31 maggio 2021, con la quale «Adb
s.p.a.», quale ente gestore dell'aeroporto internazionale «Guglielmo
Marconi» di Bologna, ha chiesto di partecipare alla sperimentazione
dei voli «Covid-tested», con particolare riferimento ai voli
provenienti dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti;
Vista la nota prot. n. 28456 del 25 giugno 2021, con la quale la
Direzione generale della prevenzione sanitaria, acquisito il nulla
osta da parte degli USMAF competenti, ha espresso, tra l'altro,
parere positivo alla richiesta pervenuta da parte dell'aeroporto
internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna;
Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione
degli spostamenti dall'estero, e gli esiti positivi della
sperimentazione in corso;
Ritenuto, pertanto, di estendere, l'operativita' del progetto ai
voli in partenza dagli Emirati Arabi Uniti con destinazione
l'aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna, che,
offrendo uno scalo diretto da e per gli Emirati Arabi, riveste, in
termini di traffico aereo, una rilevanza strategica anche in
considerazione del prossimo svolgimento di Expo 2020 Dubai;
Considerato, altresi', che il volo diretto consente di garantire un
piu' efficace controllo dell'effettiva applicazione delle misure
sanitarie previste per l'operativita' dei voli «Covid-tested» di cui
alle citate ordinanze del Ministro della salute;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Sperimentazione voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale
«Guglielmo Marconi» di Bologna
1. La sperimentazione dei voli «Covid-tested» come definita
dall'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e
successive modificazioni e integrazioni, e' operativa anche con
destinazione aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna
per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti, nel
rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del
Ministro della salute 14 maggio 2021.